Circolare n. 002/2005 – Cessioni di fabbricati: in molti casi non più dovuta la comunicazione alla Questura

La Finanziaria 2005 ha abrogato la comunicazione alla Questura o al Comune delle cessioni di fabbricati (in proprietà o in godimento) qualora l’atto di cessione sia sottoposto a registrazione.

L’art. 12 del DL 59/78 introdusse l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore, la "cessione" della proprietà o del godimento di durata superiore a un mese (e quindi compravendite, comodati e locazioni) che avessero per oggetto un fabbricato di qualsiasi tipologia.

L’art. 7 del D.Lgs 286/98 sancì che all’autorità di pubblica sicurezza dovessero essere segnalate – sempre entro 48 ore – anche la concessione di alloggio o di ospitalità a uno straniero o a un apolide, l’assunzione di uno di questi soggetti quale dipendente e la cessione agli stessi soggetti della proprietà o del godimento di beni immobili (con sanzione da 60 a 1.100 euro).

La Finanziaria 2005 – con esclusivo riguardo alla comunicazione del DL 59/78 (la novità quindi non riguarda la comunicazione dovuta per stranieri e apolidi) – ai commi 344 e 345 sancisce che:

Pertanto, dato che la registrazione "tiene luogo" della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, la pratica di registrazione non va corredata del modello – telematico o cartaceo – previsto dal DL 59/78. La comunicazione di fatto scomparirà, visto che gli atti notarili vengono tutti registrati e che i contratti di locazione non registrati sono colpiti – con le nuove norme introdotte dalla Finanziaria 2005 – da nullità.

Nei soli casi di non obbligatorietà della registrazione – p. es. contratti di locazione soggetti ad IVA ove la registrazione è solo in caso d’uso – sarà obbligatoria la comunicazione agli organi di pubblica sicurezza, sempre entro le 48 ore.